Post by FedericaPost by ViperottoGrazie a chiunque abbia voglia di rispondermi.
"Gli apprendisti maggiorenni svogono lo stesso orario di lavoro degli
altri dipendenti, compreso lo straordinario e il lavoro notturno (art. 2
D.Lgs. 66/03)"
Grazie Federica per la Tua risposta,
Ho trovato questo:
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"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro"
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI"
Scaricato dal sito http://www.cnel.it/
Faccio copia incolla:
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Titolo VI - ORARIO DI LAVORO
Art. 40 - Orario normale settimanale.
La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende
commerciali, è fissata in 40 ore settimanali (vedi art. 85, parte II),
salvo quanto disposto dall'art. 55, parte II.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante
esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di
carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato
in 40 ore settimanali (*).
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di
lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione
assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il
tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia
all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e
la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
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Controllando quello che è scritto all'art 55
copia incolla:
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Art. 55 - Lavoratori discontinui.
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di
semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che
seguono:
(1) custodi;
(2) guardiani diurni o notturni;
(3) portieri;
(4) personale addetto all'estinzione degli incendi;
(5) uscieri;
(6) personale addetto al carico e allo scarico;
(7) commessi di negozio, nei comuni fino a 5.000 abitanti (in caso di
contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco
del rispettivo comune);
(8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
(9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione
e inumidimento;
(10)pompisti dipendenti da gestori di impianti di distribuzione
di carburanti
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio
dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano
carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di
lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 129, parte II, in
tema di mansioni promiscue.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 giornaliere e le 40
settimanali, per i minori tra i 15 e i 18 anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni a verbale.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema d'orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni
contrattualmente definite in tema d'orario di lavoro potranno avvenire
solo previo confronto in sede aziendale in base all'art. 14, parte I,
sulla contrattazione aziendale.
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Adesso detto questo la persona in questione oltre a svolgere la mansione di
pompista, spazza piazzale dalle foglie (media 1-2 ore il giorno), scarica
e carica (fisicamente) bombole (quelle blu per capirsi) di GPL per
consegnarle ai clienti che a sua volta riportano i vuoti. Tale persona è 2
mesi che fa 45 ore settimanali. Ho parlato con consulente lavoro del gestore
dell'impianto il quale mi ha detto che deve fare 45 ore presentandomi una
parte (mezza pagina) di un contratto nazionale dove riporta:
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Contratto Terziario-Confcommercio
Art. 31
(orario normale settimanale)
(vedi accordo di rinnovo nota)
La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende
commerciali, è fissata in 40 ore settimanali (1),
salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti
l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante
esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di
carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in
42 ore settimanali.
A decorrere dial 1° dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di
impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l'orario
di lavoro è fissato in 41 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l'assorbimento di 24 ore
di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art. 68, seconda Parte.
A decorrere dal 1° dicembre 1998 per i dipendenti di cui al quarto comma
del presente articolo l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali,
fermo restando l'assorbimento di 24 ore di cui al comma precendente.
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Questo è l'unico stralcio di foglio che il consulente del lavoro del gestore
al presentato al dipendente. Chi ha ragione?
Grazie a tutti per le Vostre preziose risposte
Saluti
Viperotto